La legge di bilancio per il 2017 presenta interessanti novità per gli enti locali che hanno fatto ricorso al predissesto.
Il comma 434 consente agli enti locali che hanno presentato o conseguito l'approvazione dei loro piani di riequilibrio finanziario prima dell'approvazione del rendiconto 2014 di rimodulare o riformulare il piano, entro il 31 marzo, scorporando dal valore del rientro la quota del disavanzo che emerge dal riaccertamento straordinario dei residui; tale quota può essere ammortizzata nell'arco massimo di 30 anni. Naturalmente, tutto ciò vale solo per i residui antecedenti al 1° gennaio 2015. Il successivo comma 435 offre la medesima opportunità agli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, a seguito di pronuncia della Corte dei Conti, negli anni 2012/2014, con l'effetto di aver determinato un disavanzo ripianabile con un piano triennale ex articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il comma 436 disciplina nuovamente l'ipotesi di accesso al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del Tuel. Vengono modificate le misure che ne condizionano il godimento (articolo 243-bis, comma 9) con due vincoli: entro cinque anni va effettuata la riduzione di almeno il 10% delle spese per acquisti di beni/prestazioni di servizi attraverso l'utilizzo di risorse proprie, non calcolando nel plafond la copertura dei costi dei rifiuti e acquedottistici, di trasporto pubblico locale, di illuminazione pubblica e di accoglienza dei minori; inoltre, entro il medesimo termine va garantita la riduzione di almeno il 25% delle spese per trasferimenti della spesa corrente, fatta eccezione per le somme destinate ad altri livelli istituzionali e/o fondazioni.
L'individuazione dei beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di rideterminazione e di riparto del Fondo di rotazione è rinviata ad uno o più decreti ministeriali, da adottarsi su proposta del Mef.
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